Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

(titolo sostituito da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Assistenza del Difensore civico
1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37.
Art. 26
Diplomi di benemerenza
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emigrati emiliano-romagnoli che hanno onorato il nome dell'Emilia-Romagna nel mondo.
Art. 27
Rimesse degli emigrati
1. La Regione promuove, nel rispetto della competenza statale in materia valutaria e di ordinamento creditizio, iniziative con gli istituti di credito per favorire e valorizzare il rientro delle rimesse dei lavoratori emigrati.
Art. 28
Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Fino a quando non è costituita la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui al Titolo III, continua a svolgere le proprie funzioni la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione costituita ai sensi della L.R. 21 novembre 1974, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, integrata da otto lavoratori stranieri extracomunitari, designati dalle comunità maggiormente rappresentative esistenti nel territorio regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 per studi, indagini, ricerche sul fenomeno migratorio; dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 per interventi socio-assistenziali; dal primo e secondo comma dell'art. 8 per la formazione e qualificazione professionale; dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 9 per il diritto allo studio; dall'art. 10 per interventi in materia di edilizia residenziale; dall'art. 12 per incentivi per attività agricole; dall'art. 13 per incentivi per attività artigianali; dall'art. 14 per interventi per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore delle relative leggi settoriali.
2. Per gli interventi relativi: ad attività sociali, culturali e di informazione all'interno e all'estero di cui all'art. 4; a rimborsi spese di rientro e traslazione salme di cui al quinto comma dell'art. 5; ad attività di turismo sociale e culturale di cui all'art. 7; ad interventi per l'occupazione nel settore commerciale e turistico di cui all'art. 15; a contributi ad enti, associazioni ed istituzioni di cui all'art. 17; al ricongiungimento di periodi lavorativi di cui all'art. 18; a contributi per le elezioni regionali e amministrative di cui all'art. 19, previsti dalla presente legge e non ricollegabili all'interno delle attività già disciplinate dalla vigente legislazione regionale, la Regione farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna".
3. Per l'esercizio finanziario 1990 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al secondo comma, attraverso l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati delle necessarie risorse in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio.
Art. 30
Abrogazione di norme

Note del Redattore:

Il presente comma si riferisce al testo originario dell'art. 21, lett. e) che contemplava la presenza dei rappresentanti degli immigrati. Con riferimento al nuovo testo dell'art. 21, come modificato dalla L.R. 5/2004, il presente comma è da ritenersi non più applicabile.

Espandi Indice