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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 10
Verifica del programma di Unità sanitaria locale
1. Per l'attività di verifica di cui al terzo comma dell'art. 9 (Approvazione del programma di Unità sanitaria locale) la Giunta regionale si avvale di un apposito gruppo tecnico, formato da collaboratori regionali e integrato da esperti non appartenenti al ruolo regionale, da costituire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'attività di verifica del gruppo tecnico è svolta in forma collegiale presso l'Assessorato regionale alla Sanità ed è rivolta al riscontro della conformità - difformità del programma dell'Unità sanitaria locale alle prestazioni del Piano sanitario regionale. Sulla base del riscontro effettuato, il gruppo tecnico formula alla Giunta regionale proposte di approvazione ovvero di rinvio, con osservazioni dei programmi esaminati.
3. Le riunioni del gruppo tecnico sono convocate e presiedute dall'Assessore alla Sanità o da un suo delegato.
4. Ai componenti del gruppo tecnico, ivi compresi i collaboratori regionali limitatamente alle prestazioni rese dagli stessi al di fuori dell'orario di servizio, spettano per la partecipazione alle riunioni, i compensi ed ogni altro emolumento previsti per le Commissioni individuate dal secondo comma dell'art. 1 della LR 18 marzo 1985, n. 8.

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