LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15
PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990
Art. 11
Interventi sanzionatori e sostitutivi
1. L'Unità sanitaria locale, qualora entro il termine di cui all'art. 8 (Programma triennale di Unità sanitaria locale) non predisponga e non trasmetta il programma di attuazione, viene esclusa dal riparto dei fondi a destinazione vincolata e dai fondi in conto capitale, con l'eccezione dei soli fondi destinati alla spese di manutenzione.
1.
2. Il presidente della Giunta regionale, qualora l'Unità sanitaria locale ometta di addottare provvedimenti amministrativi concernenti lattuazione del programma approvato e per i quali siano previsti termini tassativi, la diffida a provvedere assegnando un termine, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta.