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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 12
Relazione annuale
1. Entro 30 giorni da ogni scadenza annuale a far tempo dalla approvazione definitiva del programma triennale di attuazione, ogni Unità sanitaria locale trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma, predisposta sulla base di apposito schema dettato dalla Giunta regionale.
2. La mancata trasmissione della relazione annuale dà luogo alla sospensione dell'erogazione dei fondi a destinazione vincolata e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione.

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