Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 13
Aggiornamenti del programma di attuazione
1. Entro lo stesso termine di cui al primo comma dell'art. 12 (Relazione annuale), le Unità sanitarie locali possono trasmettere proposte di modificazione dei rispettivi programmi.
2. Le eventuali proposte modificative dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'organo competente ai sensi dell'art. 4 della LR 2 agosto 1986, n. 23, e saranno approvate dalla Giunta regionale con la stessa procedura prevista per la approvazione dei programmi di attuazione di cui alla presente legge.

Espandi Indice