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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 15
Coordinamento provinciale dei programmi di Unità sanitaria locale
1. Il programma di Unità sanitaria locale deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di cui all'art. 8 (Programma triennale di Unità sanitaria locale), alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti nonchè al Circondario di Rimini e, nel caso degli ambiti territoriali di cui al n. 23 e al n. 39 della LR 29 agosto 1979, n. 28, alle Assemblee dei Comuni per la programmazione.
2. Entro i successivi 30 giorni le Amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini e le Assembelee dei Comuni per la programmazione di cui al precedente comma fanno pervenire alla Giunta regionale il proprio motivato parere sui programmi con particolare riferimento alle indicazioni concernenti presidi, servizi e strutture sanitarie di carattere multizonale o il cui dimesionamento esiga, comunque, valutazioni di scala provinciale.
3. Le Amministrazioni provinciali sono tenute comunque ad indicare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno ed a fornire una valutazione dei programmi di attuazione di ciascuna Unità sanitaria locale relativamente agli interventi previsti nell'allegato sub lettera A, nonchè di compiti loro specificatamente attribuiti dalla legislazione vigente.
4. Le relazioni annuali di cui all'art. 12 (Relazione annuale) sono inviate anche ai soggetti di cui al precedente comma, che trasmettono proprie osservazioni in ordine ai problemi di rilievo provinciale.

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