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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 16
Finanziamento degli interventi previsti dal Piano sanitario regionale
1. Fermo restando quanto previsto dalla LR 27 febbraio 1984, n. 7 in ordine al finanziamento della spesa sa nitaria corrente, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge è prevista una dotazione finanziaria distinta per la parte corrente vincolata e per investimenti.
2. Al finanziamento degli interventi previsti dal Piano, concorrono altres젬e risorse rese disponibili dai processi di riconversione realizzati a scala di Unità sanitaria locale, nonchè ogni altra risorsa destinata all'Unità sanitaria locale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
3. Il Consiglio regionale provvede ad assegnare le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma per l'intero triennio di validità del Piano e sulla base della valutazione dei programmi trasmessi dalle Unità sanitarie locali e approvvati dalla Giunta regionale.

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