Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 18
Programma pluriennale degli investimenti
1. Il Consiglio regionale approva il programma decennale per gli investimenti nel settore sanitario e lo stealcio relativo al triennio di validità del Piano.
2. I finanziamenti per il programma di cui al precedente comma prevedono:
a) opere finalizzate alla realizzazione degli obiettivi prioritari contenuti nei programmi del Piano sanitario regionale, con particolare riferimento a strutture destinate ai servizi dell'area della prevenzione, ai presidi distrettuali e poliambulatoriali extraospedalieri, alle strutture intermedie territoriali per l'assistenza psichiatrica, alle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti;
b) interventi necessari per la razionalizzazione e la trasformazione della rete dei presidi ospedalieri, con priorità per gli interventi dai quali possa ottenersi la qualificazione dell'assistenza erogata e un contenimento della spesa di gestione;
c) interventi nel settore della sicurezza degli edifici destinati alle attività sanitarie e per il miglioramento della qualità del servizio alberghiero reso dagli ospedali;
d) sviluppo di attività ad elevato contenuto tecnologico ed assistenziale e di rilievo sovrazonale e regionale;
e) investimenti nel settore delle tecnologie per il trattamento automatico delle informazioni, destinati sia al miglioramento della efficienza operativa del sistema che ad elevare la qualità delle relazioni e delle informazioni fra cittadino e Servizio sanitario.
3. Il programma deve inoltre prevedere le eventuali alienazioni del patrimonio attribuito ai sensi degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, nel rispetto della procedura della LR 1 settembre 1981, n. 25.
4. Resta salva l'approvazione a stralcio, in attuazione di prescrizioni tassative dettate da disposizioni nazionali, del programma finanziato con le risorse di cui alla lettera b) dell'art. 19 (Fondo per interventi in conto capitale).

Espandi Indice