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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 19
Fondo per interventi in conto capitale
1. Alla formazione del fondo per il finanziamento degli investimenti nel settore sanitario concorrono:
a) le quote del Fondo sanitario nazionale in conto capitale assegnate alla Regione, ai sensi dell'articolo 51 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
b) i proventi delle operazioni di mutuo effettuate dalla Regione ai sensi del primo comma dell'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 Sito esterno;
c) il ricavato delle alienazioni di cui al terzo comma dell'art. 18 (Programma pluriennale degli investimenti) e delle trasfpormazioni nonchè i proventi netti della gestione del patrimonio attribuito ai Comuni, ai sensi degli articoli 65 e 66 della Legge 23 dicembre 1978, n 833 Sito esterno, con vincolo di destinazione alla sanitଠsecondo quanto previsto dalla LR 1 settembre 1981, n. 25;
d) eventuali altre entrate delle Unità sanitarie locali previste da norme nazionali e di cui sia consentita la destinazione ad investimenti;
e) gli avanzi di amministrazione accertati sulle gestioni correnti delle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 27 della LR 29 marzo 1980, n. 22.

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