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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 2
Efficacia
1. La Regione uniforma la propria attività amministrativa in campo sanitario alle indicazioni del Piano.
2. Il Piano è vincolante ad ogni effetto per la predisposizione dei programmo triennali delle Unità sanitarie locali di cui all'art. 8 (Programma triennale di Unità sanitaria locale) nonchè per tutti gli atti connessi alla realizzazione del Piano stesso di competenza delle Unità sanitarie locali, dei Comuni singoli od associati, delle Comunità montane, delle Province e del Circondario di Rimini, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

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