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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 3
Limiti di applicazione e validità
1. La presente legge avrà validità anche dopo l'approvazione del Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno così come modificato dall'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1985, n. 595 Sito esterno.
2. Qualora nel corso del triennio di validità del Piano regionale si renda necessario procedere all'adeguamento del Piano stesso, particolarmente in ragione dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede alle opportune modifiche del Piano sanitario regionale.

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