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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 8
Programma triennale di Unità sanitaria locale
1. Ciascuna Unità sanitaria locale è tenuta ad adottare ed a trasmettere alla Giunta regionale entro 150 giorni dalla entrata un vigore della presente legge il programma triennale di attuazione del Piano sanitario regionale. Il programma ha lo scopo di individuare le iniziative e le attività più idonee per la realizzazione a livello locale degli obiettivi del Piano, sulla base delle indicazioni di merito richiamate all'art. 7 / Articolazione delle indicazioni di merito), e di stabilire tempi, modalità e costi di esecuzione. A Tal fine il programma di Unità sanitaria locale deve contenere:
a) la specificazione delle azioni finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli allegati sub lettere A, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, con puntuali e dettagliate previsioni concernenti:
1) i tempi di attuazione ed i risultati attesi nel triennio;
2) le revisioni quali - quantitative della pianta organica dei servizi coinvolti;
3) il costo di realizzazione complessivo e per ciascun anno del triennio;
4) le risorse finanziarie di provenienza diversa dal Fondo sanitario nazionale nonchè da eventuali economie di gestione realizzabili;
b) il programma di sviluppo dei distretti sanitari di base, in conformità agli indirizzi di cui all'allegato sub lettera B. 1, con la indicazione degli ambiti territoriali di riferimento, delle funzioni esplicate, nonchè delle forme organizzative;
c) il quadro completo delle attività specialistiche ambulatoriali erogate in forma diretta con indicazione della loro distribuzione territoriale e collocazione strutturale, e la contestuale definizione delle necessità di integrazione mediante convenzionamento con istituzioni sanitarie private, in conformità agli indirizzi di cui all'allegato sub lettera B. 2;
d) le misure di riorganizzazione delle strutture ospedaliere in confornità agli indirizzi ed ai parametri di cui all'allegato sub lettera C, con particolare riferimento:
1) alla individuazione delle funzioni, delle dotazioni di posti - letto, delle Unità operative e della loro ubicazione per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici;
2) alla determinazione del fabbisogno locale di convenzionamento con case di cura private specificando le funzioni ed il numero dei posti - letto;
3) alla individuazione delle attività da svolgere in day - hospital e del relativo assetto organizzativo.
2. Il programma di Unità sanitaria locale deve altresì provvedere:
a) il fabbisogno triennale di attrezzature per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale, con la specificazione degli obiettivi diagnostici, terapeutici e funzionali da conseguire;
b) il riordino della pianta organica, con prioritario riferimento al fabbisogno di personale necessario al persegiumento degli obiettivi del Piano sanitario regionale, nel rispetto degli standerds previsti dal DM 13 settembre 1988 in attuazione dell'art. 1 della Legge 8 aprile 1988, n. 109 Sito esterno nonchè degli standards di personale indicati negli allegati alla presente legge.
3. Il programma di Unità sanitaria locale costituisce riferimento e direttiva per la formazione del bilancio preventivo pluriennale e annuale.

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