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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15

PIANO SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1990/ 1992

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 13 marzo 1990

Art. 9
Approvazione del programma di Unità sanitaria locale
1. Il programma triennale di Unità sanitaria locale è adottato dall'organo competente ai sensi dell'art. 10 della LR 3 gennaio 1980, n. 1, come modificato dall'articolo 4 della LR 2 agosto 1986, n. 23 e diventa efficace dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, secondo le modalità indicate nei commi che seguono.
2. La deliberazione di cui al comma precedente è assoggettata al controllo di cui ll'art. 7 della LR 12 dicembre 1985, n. 28.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro 90 giorni il programma o, in caso di difformità dal Piano sanitario regionale, lo rinvia con osservazioni chiedondone l'adeguamento.
4. Il programma rinviato deve essere adottato nuovamente entro 30 giorni con le modificazioni indicate. In caso di inadempimento la Giuta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro 45 giorni procede alla modificazione d' ufficio.
5. Il parere della Commissione consiliare competente, di cui al terzo e al quarto comma, si intende acquisito qualora non sia intervenuto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La deliberazione della Giunta regionale con la quale il programma di attuazione è approvato nella sua formulazione definitiva, viene trasmessa alla Unità sanitaria locale interessata per i conseguenti provvedimenti attuativi ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

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