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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 16

DISCIPLINA DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI L'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

INDICE

Art. 1 - Ammontare del compenso
Art. 2 - Indennità di missione
Art. 3 - Abrogazione di norme
Art. 4 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ammontare del compenso
1. Il compenso erogato ai componenti del Comitato e delle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo è stabilito in Lire 70.000 al lordo delle ritenute di legge.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere riconosciuto una volta al giorno, anche in caso che siano tenute più sedute nella stessa giornata. Ai membri supplenti esso è dovuto solo nel caso di partecipazione alle sedute su convocazione disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della LR 28 agosto 1973, n. 31.
3. L'indennità mensile lorda attribuita al Presidente del Comitato regionale e delle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo è stabilito in Lire 400.000.
Art. 2
Indennità di missione
1. Ai componenti del Comitato e delle sezioni decentrate dell'Organo regionale di controllo, per l'espletamento del servizio prestato, per ragioni di ufficio, fuori dell'ordinaria sede, spetta il trattamento di missione previsto dalle vigenti disposizioni di legge regionale per i dirigenti regionali della più elevata qualifica funzionale.
Art. 3
Abrogazione di norme
1. Nel comma 2 dell'art. 1 della LR 18 marzo 1985, n 8, modificato dall'art. 1 della LR 11 dicembre 1986, n 44, sono soppresse le parole " nonchè il Comitato regionale di controllo, le sezioni decentrate di esso ".
2. L'art. 3 della LR 18 marzo 1985, n. 8 è abrogato.
Art. 4
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al Cap. 00850 " Indenmità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1990 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.
2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31. La presente legge regionale sarà pubbicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna Bologna, 9 marzo 1990


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