LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 2
Capitale sociale
1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di Lire 340.000.000 sul capitale sociale di Lire 1.000.000.000.
2. Per le medesime finalità l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna è autorizzato a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di Lire 170.000.000 sul capitale sociale di Lire 1.000.000.000.
3. La Regione Emilia-Romagna e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna detengono la maggioranza assoluta delle azioni della società di cui alla presente legge, ed esercitano il diritto d' opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.
Note del Redattore:
La L.R. 26 agosto del 1974, n. 46, già modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è stata abrogata dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29.