LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 3
Perfezionamento della partecipazione alla società
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli atti da adottare per il perfezionamento della costituzione della società.
Note del Redattore:
La L.R. 26 agosto del 1974, n. 46, già modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è stata abrogata dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29.