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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 4
Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti conseguenti alla proprietà delle azioni da parte della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta Regionale.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale in ordine all'attività esercitata in qualità di socio.
3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo Statuto.

Note del Redattore:

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