LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 4
Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti conseguenti alla proprietà delle azioni da parte della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta Regionale.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale in ordine all'attività esercitata in qualità di socio.
3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo Statuto.
Note del Redattore:
La L.R. 26 agosto del 1974, n. 46, già modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è stata abrogata dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29.