LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 5
Nomina degli amministratori
1. La Regione provvede a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del Codice civile.
2. Le nomine, di cui al comma precedente, avvengono secondo quanto previsto dall'art. 62, terzo comma, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Note del Redattore:
La L.R. 26 agosto del 1974, n. 46, già modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è stata abrogata dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29.