LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17
COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 6
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a Lire 340.000.000, per l'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16 giugno 1970, n. 281 ). Spese di investimento di sviluppo" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1990, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1990.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, della L.R. 6 luglio 77, n. 31.
Note del Redattore:
La L.R. 26 agosto del 1974, n. 46, già modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è stata abrogata dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29.