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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

INDICE

Art. 1 - Costituzione della Società
Art. 2 - Capitale sociale
Art. 3 - Perfezionamento della partecipazione alla società
Art. 4 - Esercizio dei diritti sociali
Art. 5 - Nomina degli amministratori
Art. 6 - Copertura finanziaria
Art. 7 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Costituzione della Società
1. La Regione Emilia-Romagna, interessata ad una più ampia valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni, promossa dalla Regione medesima e dall'istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, istituito con LR n. 46 del 26 agosto 1974, modificata con LR n. 3 del 14 gennaio 1980(1)insieme ad enti pubblici, enti privati e persone fisiche, avente lo scopo di organizzare e gestire iniziative culturali e le attività direttamente o indirettamente connesse.
Art. 2
Capitale sociale
1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di Lire 340.000.000 sul capitale sociale di Lire 1.000.000.000.
2. Per le medesime finalità l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna è autorizzato a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di Lire 170.000.000 sul capitale sociale di Lire 1.000.000.000.
3. La Regione Emilia-Romagna e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna detengono la maggioranza assoluta delle azioni della società di cui alla presente legge, ed esercitano il diritto d' opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.
Art. 3
Perfezionamento della partecipazione alla società
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli atti da adottare per il perfezionamento della costituzione della società.
Art. 4
Esercizio dei diritti sociali
1. I diritti conseguenti alla proprietà delle azioni da parte della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta Regionale.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale in ordine all'attività esercitata in qualità di socio.
3. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo Statuto.
Art. 5
Nomina degli amministratori
1. La Regione provvede a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del Codice civile.
2. Le nomine, di cui al comma precedente, avvengono secondo quanto previsto dall'art. 62, terzo comma, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 6
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a Lire 340.000.000, per l'esercizio finanziario 1990, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16 giugno 1970, n. 281 Sito esterno). Spese di investimento di sviluppo" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1990, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1990.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, della L.R. 6 luglio 77, n. 31.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 marzo 1990

Note del Redattore:

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