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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI PROGRAMMI STATALI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, riconoscendo nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, formula proposte, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione statale vigente, per l'attuazione di iniziative conformi a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno.
2. Tali iniziative dovranno rientrare nelle attività di cooperazione previste alle lettere a), c), d), e), f), h), del comma 3 dell'art. 2 della Legge n. 49 del 1987 Sito esterno.

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