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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI PROGRAMMI STATALI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 2
Attività di cooperazione
1. Per i fini di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione Emilia - Romagna può formulare proposte ai competenti organi dello Stato per il loro finanziamento, stipulando all'uopo apposite convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 della Legge n. 49 del 1987 Sito esterno. Le iniziative che la Regione può attuare o favorire sono:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della Legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee;
e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere l'emancipazione culturale e sociale della donna nei Paesi in via di sviluppo;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
2. La Regione Emilia - Romagna cura inoltre l'armonizzazione, a livello regionale, delle proposte di iniziativa avanzate da soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale nelle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri, il necessario raccordo amministrativo e informativo.
3. La Regione Emilia - Romagna favorisce, d' intesa con il Ministero degli affari esteri e in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della Legge n. 49 del 1987 Sito esterno, l'impiego dei mezzi e del personale regionale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 11 citato.

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