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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI PROGRAMMI STATALI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 3
Programmazione e attuazione delle attività
1. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi programmatici generali della cooperazione allo sviluppo definiti dal CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) di cui all'art. 3 della Legge n. 49 del 1987 Sito esterno, propone all'approvazione del Consiglio regionale un apposito piano di lavoro, relativamente alle attività previste dalle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 dell'art. 2.
2. Per la predisposizione e realizzazione delle suddette attività, la Giunta regionale si avvale delle proprie strutture amministrative e tecniche, nonchè degli enti, aziende e società regionali. Per i medesimi fini la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto qualificato di esperti e tecnici esterni all' Amministrazione regionale, purchè in possesso dei requisiti professionali richiesti e di una comprovata esperienza nel settore.
3. La Giunta regionale svolge i compiti inerenti all'applicazione della presente legge mediante un' apposita struttura organizzativa istituita in conformità alle disposizioni della LR 18 agosto 1984, n. 44.
4. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione sulle attività svolte che trasmette al Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo.

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