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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI PROGRAMMI STATALI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 4
Attività di educazione allo sviluppo
1. La Regione Emilia - Romagna, in conformità con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, formula proposte per la realizzazione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo particolarmente rivolti ai vari gradi dell'istruzione scolastica e professionale.
2. A tal fine la Giunta regionale può predisporre un elenco di iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri secondo le procedure previste dal comma 5 dell'art. 2 della Legge n. 49 del 1987 Sito esterno.
3. Le medesime iniziative potranno essere proposte e realizzate, tramite la stipula di apposite convenzioni, in collaborazione con Università, Organizzazioni non governative, Enti ed Istituti di ricerca, nonchè con il contributo attivo degli Enti locali.
4. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, la Regione Emilia - Romagna promuove, in collaborazione con i Provveditorati agli studi, corsi di aggiornamento rivolti ad educatori ed insegnanti. A tal fine la Regione Emilia - Romagna può stipulare convenzioni con Universita, Enti pubblici e privati, valorizzando in particolare l'apporto qualificato di personale di Organizzazioni non governative dotato di specifiche esperienze.

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