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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI PROGRAMMI STATALI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 6
Attività in materia di fornazione professionale
1. La Regione Emilia - Romagna, in conformità con quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, formula proposte, anche con il concorso degli Enti locali, per la realizzazione di programmi di formazione professionale finalizzati:
a) alla formazione di personale e di operatori italiani destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
b) alla formazione di cittadini di Paesi in via di sviluppo, anche mediante l'organizzazione di corsi in Italia, diretti in particolare ai quadri e alla formazione dei formatori;
c) alla formazione professionale, alla promozione sociale dei cittadini di Paesi in via di sviluppo immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi d' origine, anche nell'ambito di programmi di cooperazione italiana e in conformità con quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 943 del 1986 Sito esterno.
2. In conformità con le vigenti norme in materia di formazione professionale e con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della LR 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni), la Regione Emilia - Romagna favorisce l'ammissione di cittadini provenienti dai Paesi in via di sviluppo ai corsi di formazione professionale promossi nell'ambito della programmazione regionale, garantendo, d' intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, adeguate forme di assistenza ai corsisti.

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