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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI PROGRAMMI STATALI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 7
Iniziative per favorire la partecipazione delle imprese emiliano - romagnole ad attività di cooperazione
1. La Regione Emilia - Romagna, in conformità con quanto stabilito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 2, tenuto conto delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 49 del 1987 Sito esterno, favorisce iniziative di informazione, consiulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese emiliano - romagnole nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.
2. Tali attività possono essere svolte tramite l'ERVET (Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio) o in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici privati di carattere regionale.

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