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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI PROGRAMMI STATALI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 8
Attività di informazione e assistenza tecnica
1. La Regione Emilia - Romagna al fine di assicurare la più ampia valorizzazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali presenti nel proprio territorio, nonchè le necessarie funzioni di armonizzazione delle proposte provenienti dagli Enti locali e dai diversi soggetti operanti nell'ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, promuove una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione.
2. A tal fine la Regione provvede a svolgere una opportuna azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di queste informazioni nei confronti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.
3. La Regione Emilia - Romagna può di conseguenza impegnare le proprie strutture amministrative e tecniche, nonchè gli enti, le aziende e le società regionali in attività di assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attività do cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

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