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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA AI PROGRAMMI STATALI DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 9
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, previsti in Lire 200 milioni, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito della Sezione II - Settore 02 - Programma 01 del Bilancio pluriennale 1990- 1992 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio di previsione che verranno finanziati con il fondo globale di cui al Capitolo 86350 "Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 3 dell'elenco n. 2 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990. Per gli esercizi successivi al 1990 sarà la legge di bilancio di ciascun anno a stabilire l'entità della relativa spesa, a norma del comma 1 dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, già approvato dal Consiglio regionale, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo e della presente legge, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 38 della LR n. 31 del 1977 di contabilità generale.
3. Gli importi che saranno corrisposti alla Regione Emilia - Romagna dallo Stato in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2 della Legge n. 49 del 1987 Sito esterno, saranno introitati nel Bilancio regionale a norma del comma 1 dell'art. 38 della LR n. 31 del 1977 e utilizzati nei termini e con le modalità per cui vengono devoluti.

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