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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 19

MODIFICHE ALLA LR 10 SETTEMBRE 1987, N. 29, RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'art. 9 della LR 10 settembre 1987, n. 29
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'art. 9 della LR 10 settembre 1987, n. 29
1.
All'art. 9 della L.R. n. 29 del 1987 vengono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lett. b) del comma 2 è soppressa;
b)
dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 5:
"5. In ordine allo svolgimento della attività di cui al presente articolo, possono essere richieste consulenze tecniche ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, e sue modificazioni ed integrazioni; in tal caso gli esperti possono partecipare direttamente ai lavori del Nucleo di valutazione e i propri pareri devono essere debitamente formalizzati nel verbale della riunione. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.

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