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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia - Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni in materia di musei, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione diattuazione.
2. La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale, in concorso con gli Enti locali, l'istituzione e lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:
a) della tutela, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio regionale;
b) dell'attuazione del diritto all'istruzione e alla cultura dell'intera comunità regionale;
c) dello sviluppo degli studi e della ricerca scientifica.

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