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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 10
Personale dei musei
1. Gli Enti locali prevedono nei propri organici personale scientifico, tecnico ed amministrativo addetto ai musei, adeguato alle loro esigenze di funzionamento ed all'efficienza dei servizi.
2. La responsabilità dei musei è affidata a direttori o ispettori o istruttori o assistenti in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche delle singole istituzioni museali e dei loro servizi.
3. Spettano al responsabile del museo i seguenti compiti:
a) assicurare l'ordinata conservazione, inventariazione, catalogazione ed il pubblico accesso alla fruizione del patrimonio;
b) vigilare sul regolare funzionamento dei servizi e curare la realizzazione delle attività culturali;
c) proporre e gestire l'attività culturale e scientifica del museo.
4. Le funzioni direttive e di responsabilità degli istituti sono ricoperte, di norma, da personale di ruolo.
5. Ai ruoli previsti dai singoli regolamenti organici si accede mediante pubblico concorso; per l'accesso ai concorsi per direttore, ispettore e istruttore è richiesto il diploma di laurea nelle discipline relative alla natura del museo; per l'accesso ai concorsi per assistenti e tecnici è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. Debbono essere assicurate preparazione tecnico - scientifica e professionalità adeguate alla natura del museo.

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