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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 11
Formazione professionale
1. La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella LR n. 19 del 1979, alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale del personale operante nei musei degli Enti locali o di interesse locale.
2. I programmi di formazione e di aggiornamento sono predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini d' intesa con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, tenuto conto della natura delle raccolte e dell'ampiezza e complessità dei servizi prestati o da attivare.
3. Le attività di formazione possono essere effettuate in collaborazione con l'Università, gli Istituti centrali dello Stato, i musei degli Enti locali ed altri istituti di ricerca.
4. Gli Enti locali proprietari dei musei ed i titolari di musei convenzionati favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione, anche all'estero, in orario di servizio o comunque retribuito.

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