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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 12
Donazioni e acquisti
1. Gli Enti locali, per gli acquisti o per l'accettazione di eventuali donazioni di beni, possono richiedere il parere tecnico dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
2. Tale parere è obbligatorio ogni volta che per l'incremento delle collezioni venga richiesto l'intervento finanziario della Regione.

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