LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20
NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 12
Donazioni e acquisti
1. Gli Enti locali, per gli acquisti o per l'accettazione di eventuali donazioni di beni, possono richiedere il parere tecnico dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
2. Tale parere è obbligatorio ogni volta che per l'incremento delle collezioni venga richiesto l'intervento finanziario della Regione.