LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20
NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Art. 13
Piano regionale
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano poliennale, di norma triennale, degli investimenti.
2. Il piano poliennale prevede:
a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare;
b) l'individuazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione del piano;
c) i criteri, le priorità e le modalità per la destinazione delle risorse e il loro riparto tra i destinatari dei contributi in relazione ai compiti loro assegnati dalla presente legge;
d) le modalità secondo le quali gli Enti e i soggetti convenzionati ai sensi dell'art. 9 possono accedere ai contributi regionali.
3. Le determinazioni annuali del piano poliennale sono approvate dal Consiglio regionale.