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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 14
Contributi regionali
1. Sono destinatari dei contributi regionali: l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, gli Enti locali ed i soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'articolo 9.
2. I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli per la destinazione indicata, salvo diversa ed esplicita autorizzazione della Regione.
3. Gli stessi soggetti devono fornire alla Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo, assieme al rendiconto, entro novanta giorni dal termine previsto per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo.

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