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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 2
Oggetto della legge
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della legge, ai sensi del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 Sito esterno e degli articoli 47, 48 ed 80 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, i musei, nonchè le raccolte d' interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico, appartenenti agli Enti locali o di interesse locale.
2. Sui patrimoni etnografici - folklorici di cultura materiale, la Regione, nei limiti della vigente legislazione statale, può esercitare funzioni autonome di tutela e salvaguardia, conservazione e valorizzazione.
3. Ai fini della presente legge con la locuzione " musei" si intendono indistintamente tutte le strutture, i servizi, le raccolte di cui al comma 1, a meno che non sia disposto diversamente in modo espresso da successive norme.

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