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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 3
Obiettivi
1. Nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 1, tramite i musei, la Regione e gli Enti locali perseguono:
a) l'individuazione, la conoscenza e la conservazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio;
b) la promozione di ricerche, di manifestazioni e di attività culturali e didattiche.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono inoltre:
a) la valorizzazione e lo sviluppo delle raccolte, delle strutture, delle attività e dei servizi museali esistenti, salvaguardando qualificazioni e vocazioni specifiche, storicamente o istituzionalmente definite;
b) il coordinamento e la cooperazione dei musei degli Enti locali con i musei statali, universitari, di fondazioni, di enti, di associazioni o di privati presenti sul territorio regionale.
3. La Regione e gli Enti locali ricercano altresì forme di collaborazione con i musei e gli istituti operanti nel settore in ambito nazionale e internazionale con particolare riferimento ai paesi della CEE Tale collaborazione sarà realizzata d' intesa con i competenti organi della tutela.

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