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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 4
Compiti fondamentali dei musei
1. Il museo acquisisce le testimonianze della civiltà umana e dell'ambiente le conserva e ne diffonde la conoscenza.
2. Sono compiti fondamentali del museo:
a) l'inventariazione, la catalogazione, l'ordinamento, la conservazione, il restauro delle proprie raccolte;
b) la valorizzazione, lo studio e la ricerca negli ambiti e nei settori di specifica competenza;
c) la garanzia della più ampia fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati.
3. I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, si avvalgono - anche attraverso apposite convenzioni - dell'apporto scientifico e didattico degli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle Università, della scuola, degli Enti di ricerca e degli Istituti o Associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.
4. Ciascun istituto museale disciplina la propria attività con apposito regolamento, redatto in conformità alle direttive approvata dalla Regione sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna.

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