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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 5
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento e nel quadro delle finalità di cui al Titolo I, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione, in concorso con le Province e il Circondario di Rimini.
2. In particolare la Regione:
a) elabora le linee programmatiche e i piani di intervento annuali e poliennali ed individua le risorse da destinare ai musei;
b) approva le direttive per il funzionamento dei musei, di cui al comma 4 dell'art. 4;
c) fissa i criteri generali per le convenzioni di cui all' art. 9;
d) detta direttive, d' intesa con gli organi statali competenti, per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in caso di calamità naturale.

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