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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 6
Funzioni dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
1. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali esplica le funzioni di coordinamento tecnico e scientifico, consulenza e assistenza per quanto concerne lo sviluppo dei musei, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali in essi conservati.
2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvede in via prioritaria a:
a) promuovere e coordinare il censimento dei beni culturali conservati nei musei degli Enti locali o di interesse locale secondo metodologie concordate con gli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali;
b) fornire consulenze e sussidi tecnici agli Enti locali per la diffusione e la utilizzazione dei dati del censimento e per le attività culturali e di ricerca ad essi connesse;
c) promuovere gli interventi di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d' intesa con gli organi statali competenti:
d) favorire sperimentazioni, studi e ricerche, con particolare riferimento alle raccolte e ai musei d' interesse scientifico, tecnico, etnoantropologico e naturalistico;
e) proporre alla Regione i profili professionali degli operatori dei musei e i programmi dell'attività formativa di cui all'art. 11, le direttive per i regolamenti dei musei di cui all'art. 4 e i criteri generali per le convenzioni di cui all'art. 9;
f) stipulare le convenzioni di propria competenza ed esprimere pareri obbligatori sulle convenzioni di altri enti che comportino oneri finanziari per la Regione;
g) esprimere pareri obbligatori sui piani poliennali ed annuali di cui all'art. 13.
3. La Regione provvede alle esigenze di finanziamento e di personale per i maggiori oneri derivanti all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali in conseguenza dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge.

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