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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 7
Funzione delle Province
1. Le Province e il Circondario di Rimini promuovono la conoscenza e la valorizzazione dei musei presenti sul proprio territorio, ricercando la collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle istituzioni culturali, delle associazioni e delle aziende di promozione turistica.
2. Favoriscono il coordinamento e il potenziamento delle attività dei musei presenti sul proprio territorio.
3. Concorrono alla formazione dei piani di intervento regionali, esercitano le funzioni previste dalla LR 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni", per quanto concerne la formazione del personale di cui all'art. 11, e stipulano le convenzioni di propria competenza.
4. Le Province titolari di musei svolgono, ai fini della loro gestione, le funzioni previste dall'art. 8.

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