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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 8
Funzioni dei comuni
1. I Comuni provvedono, in forma diretta o associata, all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo ed al coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari.
2. In particolare i Comuni assicurano:
a) l'apertura al pubblico dei musei, adottando orari e modalità che ne favoriscano la più ampia fruizione da parte della collettività;
b) l'efficienza delle strutture e l'idoneità dei servizi per la conservazione, la tutela e la sicurezza dei beni;
c) le misure necessarie alla realizzazione dei compiti fondamentali dei musei enunciati nell'art. 4, comma 2;
d) la collaborazione con le istituzioni e le associazioni finalizzate allo sviluppo della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
3. In particolare è compito dei Comuni, nell'ambito territoriale di loro competenza, provvedere, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e di attuazione, con il concorso dei musei civici, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, storici e naturali.
4. I Comuni stipulano le convenzioni di propria competenza e adottano il regolamento per il funzionamento dei musei, di cui all'art. 4, comma 4.

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