Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Art. 9
Convenzioni
1. Nell'ambito delle rispettive funzioni, la Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e gli Enti locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, stipulano convenzioni on gli altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione.
2. Le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche in caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.

Espandi Indice