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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Titolo I
INDIRIZZI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia - Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni in materia di musei, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione diattuazione.
2. La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale, in concorso con gli Enti locali, l'istituzione e lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:
a) della tutela, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio regionale;
b) dell'attuazione del diritto all'istruzione e alla cultura dell'intera comunità regionale;
c) dello sviluppo degli studi e della ricerca scientifica.
Art. 2
Oggetto della legge
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della legge, ai sensi del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 Sito esterno e degli articoli 47, 48 ed 80 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, i musei, nonchè le raccolte d' interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico, appartenenti agli Enti locali o di interesse locale.
2. Sui patrimoni etnografici - folklorici di cultura materiale, la Regione, nei limiti della vigente legislazione statale, può esercitare funzioni autonome di tutela e salvaguardia, conservazione e valorizzazione.
3. Ai fini della presente legge con la locuzione " musei" si intendono indistintamente tutte le strutture, i servizi, le raccolte di cui al comma 1, a meno che non sia disposto diversamente in modo espresso da successive norme.
Art. 3
Obiettivi
1. Nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 1, tramite i musei, la Regione e gli Enti locali perseguono:
a) l'individuazione, la conoscenza e la conservazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio;
b) la promozione di ricerche, di manifestazioni e di attività culturali e didattiche.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono inoltre:
a) la valorizzazione e lo sviluppo delle raccolte, delle strutture, delle attività e dei servizi museali esistenti, salvaguardando qualificazioni e vocazioni specifiche, storicamente o istituzionalmente definite;
b) il coordinamento e la cooperazione dei musei degli Enti locali con i musei statali, universitari, di fondazioni, di enti, di associazioni o di privati presenti sul territorio regionale.
3. La Regione e gli Enti locali ricercano altresì forme di collaborazione con i musei e gli istituti operanti nel settore in ambito nazionale e internazionale con particolare riferimento ai paesi della CEE Tale collaborazione sarà realizzata d' intesa con i competenti organi della tutela.
Art. 4
Compiti fondamentali dei musei
1. Il museo acquisisce le testimonianze della civiltà umana e dell'ambiente le conserva e ne diffonde la conoscenza.
2. Sono compiti fondamentali del museo:
a) l'inventariazione, la catalogazione, l'ordinamento, la conservazione, il restauro delle proprie raccolte;
b) la valorizzazione, lo studio e la ricerca negli ambiti e nei settori di specifica competenza;
c) la garanzia della più ampia fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati.
3. I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, si avvalgono - anche attraverso apposite convenzioni - dell'apporto scientifico e didattico degli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle Università, della scuola, degli Enti di ricerca e degli Istituti o Associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.
4. Ciascun istituto museale disciplina la propria attività con apposito regolamento, redatto in conformità alle direttive approvata dalla Regione sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna.

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