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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

Titolo III
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO
Art. 13
Piano regionale
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano poliennale, di norma triennale, degli investimenti.
2. Il piano poliennale prevede:
a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare;
b) l'individuazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione del piano;
c) i criteri, le priorità e le modalità per la destinazione delle risorse e il loro riparto tra i destinatari dei contributi in relazione ai compiti loro assegnati dalla presente legge;
d) le modalità secondo le quali gli Enti e i soggetti convenzionati ai sensi dell'art. 9 possono accedere ai contributi regionali.
3. Le determinazioni annuali del piano poliennale sono approvate dal Consiglio regionale.
Art. 14
Contributi regionali
1. Sono destinatari dei contributi regionali: l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, gli Enti locali ed i soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'articolo 9.
2. I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli per la destinazione indicata, salvo diversa ed esplicita autorizzazione della Regione.
3. Gli stessi soggetti devono fornire alla Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo, assieme al rendiconto, entro novanta giorni dal termine previsto per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo.

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