LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20
NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990
Titolo IV
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello della sua entrata in vigore, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal 1o comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31 e, per gli interventi richiamati nella presente legge, ma oggetto di appositi provvedimenti legislativi regionali in vigore, nell'ambito delle disponibilità finanziarie recate dai rispettivi programmi di attuazione, cui verrà fatto riferimento anche per gli adempimenti previsti al comma 2, lett. b) dell'art. 13.