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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESE LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 22 del 13 marzo 1990

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - INDIRIZZI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - FUNZIONI E COMPETENZE
Chiudere area tit3 Titolo III - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO
Art. 13 - Piano regionale
Art. 14 - Contributi regionali
Espandere area tit4 Titolo IV - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
INDIRIZZI GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia - Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni in materia di musei, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione diattuazione.
2. La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale, in concorso con gli Enti locali, l'istituzione e lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:
a) della tutela, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio regionale;
b) dell'attuazione del diritto all'istruzione e alla cultura dell'intera comunità regionale;
c) dello sviluppo degli studi e della ricerca scientifica.
Art. 2
Oggetto della legge
1. Rientrano nell'ambito di applicazione della legge, ai sensi del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 Sito esterno e degli articoli 47, 48 ed 80 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, i musei, nonchè le raccolte d' interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico, appartenenti agli Enti locali o di interesse locale.
2. Sui patrimoni etnografici - folklorici di cultura materiale, la Regione, nei limiti della vigente legislazione statale, può esercitare funzioni autonome di tutela e salvaguardia, conservazione e valorizzazione.
3. Ai fini della presente legge con la locuzione " musei" si intendono indistintamente tutte le strutture, i servizi, le raccolte di cui al comma 1, a meno che non sia disposto diversamente in modo espresso da successive norme.
Art. 3
Obiettivi
1. Nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 1, tramite i musei, la Regione e gli Enti locali perseguono:
a) l'individuazione, la conoscenza e la conservazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio;
b) la promozione di ricerche, di manifestazioni e di attività culturali e didattiche.
2. La Regione e gli Enti locali perseguono inoltre:
a) la valorizzazione e lo sviluppo delle raccolte, delle strutture, delle attività e dei servizi museali esistenti, salvaguardando qualificazioni e vocazioni specifiche, storicamente o istituzionalmente definite;
b) il coordinamento e la cooperazione dei musei degli Enti locali con i musei statali, universitari, di fondazioni, di enti, di associazioni o di privati presenti sul territorio regionale.
3. La Regione e gli Enti locali ricercano altresì forme di collaborazione con i musei e gli istituti operanti nel settore in ambito nazionale e internazionale con particolare riferimento ai paesi della CEE Tale collaborazione sarà realizzata d' intesa con i competenti organi della tutela.
Art. 4
Compiti fondamentali dei musei
1. Il museo acquisisce le testimonianze della civiltà umana e dell'ambiente le conserva e ne diffonde la conoscenza.
2. Sono compiti fondamentali del museo:
a) l'inventariazione, la catalogazione, l'ordinamento, la conservazione, il restauro delle proprie raccolte;
b) la valorizzazione, lo studio e la ricerca negli ambiti e nei settori di specifica competenza;
c) la garanzia della più ampia fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati.
3. I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, si avvalgono - anche attraverso apposite convenzioni - dell'apporto scientifico e didattico degli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle Università, della scuola, degli Enti di ricerca e degli Istituti o Associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.
4. Ciascun istituto museale disciplina la propria attività con apposito regolamento, redatto in conformità alle direttive approvata dalla Regione sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia - Romagna.
Titolo II
FUNZIONI E COMPETENZE
Art. 5
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento e nel quadro delle finalità di cui al Titolo I, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione, in concorso con le Province e il Circondario di Rimini.
2. In particolare la Regione:
a) elabora le linee programmatiche e i piani di intervento annuali e poliennali ed individua le risorse da destinare ai musei;
b) approva le direttive per il funzionamento dei musei, di cui al comma 4 dell'art. 4;
c) fissa i criteri generali per le convenzioni di cui all' art. 9;
d) detta direttive, d' intesa con gli organi statali competenti, per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in caso di calamità naturale.
Art. 6
Funzioni dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
1. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali esplica le funzioni di coordinamento tecnico e scientifico, consulenza e assistenza per quanto concerne lo sviluppo dei musei, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali in essi conservati.
2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvede in via prioritaria a:
a) promuovere e coordinare il censimento dei beni culturali conservati nei musei degli Enti locali o di interesse locale secondo metodologie concordate con gli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali;
b) fornire consulenze e sussidi tecnici agli Enti locali per la diffusione e la utilizzazione dei dati del censimento e per le attività culturali e di ricerca ad essi connesse;
c) promuovere gli interventi di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d' intesa con gli organi statali competenti:
d) favorire sperimentazioni, studi e ricerche, con particolare riferimento alle raccolte e ai musei d' interesse scientifico, tecnico, etnoantropologico e naturalistico;
e) proporre alla Regione i profili professionali degli operatori dei musei e i programmi dell'attività formativa di cui all'art. 11, le direttive per i regolamenti dei musei di cui all'art. 4 e i criteri generali per le convenzioni di cui all'art. 9;
f) stipulare le convenzioni di propria competenza ed esprimere pareri obbligatori sulle convenzioni di altri enti che comportino oneri finanziari per la Regione;
g) esprimere pareri obbligatori sui piani poliennali ed annuali di cui all'art. 13.
3. La Regione provvede alle esigenze di finanziamento e di personale per i maggiori oneri derivanti all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali in conseguenza dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge.
Art. 7
Funzione delle Province
1. Le Province e il Circondario di Rimini promuovono la conoscenza e la valorizzazione dei musei presenti sul proprio territorio, ricercando la collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle istituzioni culturali, delle associazioni e delle aziende di promozione turistica.
2. Favoriscono il coordinamento e il potenziamento delle attività dei musei presenti sul proprio territorio.
3. Concorrono alla formazione dei piani di intervento regionali, esercitano le funzioni previste dalla LR 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni", per quanto concerne la formazione del personale di cui all'art. 11, e stipulano le convenzioni di propria competenza.
4. Le Province titolari di musei svolgono, ai fini della loro gestione, le funzioni previste dall'art. 8.
Art. 8
Funzioni dei comuni
1. I Comuni provvedono, in forma diretta o associata, all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo ed al coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari.
2. In particolare i Comuni assicurano:
a) l'apertura al pubblico dei musei, adottando orari e modalità che ne favoriscano la più ampia fruizione da parte della collettività;
b) l'efficienza delle strutture e l'idoneità dei servizi per la conservazione, la tutela e la sicurezza dei beni;
c) le misure necessarie alla realizzazione dei compiti fondamentali dei musei enunciati nell'art. 4, comma 2;
d) la collaborazione con le istituzioni e le associazioni finalizzate allo sviluppo della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
3. In particolare è compito dei Comuni, nell'ambito territoriale di loro competenza, provvedere, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e di attuazione, con il concorso dei musei civici, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, storici e naturali.
4. I Comuni stipulano le convenzioni di propria competenza e adottano il regolamento per il funzionamento dei musei, di cui all'art. 4, comma 4.
Art. 9
Convenzioni
1. Nell'ambito delle rispettive funzioni, la Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e gli Enti locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, stipulano convenzioni on gli altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione.
2. Le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche in caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.
Art. 10
Personale dei musei
1. Gli Enti locali prevedono nei propri organici personale scientifico, tecnico ed amministrativo addetto ai musei, adeguato alle loro esigenze di funzionamento ed all'efficienza dei servizi.
2. La responsabilità dei musei è affidata a direttori o ispettori o istruttori o assistenti in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche delle singole istituzioni museali e dei loro servizi.
3. Spettano al responsabile del museo i seguenti compiti:
a) assicurare l'ordinata conservazione, inventariazione, catalogazione ed il pubblico accesso alla fruizione del patrimonio;
b) vigilare sul regolare funzionamento dei servizi e curare la realizzazione delle attività culturali;
c) proporre e gestire l'attività culturale e scientifica del museo.
4. Le funzioni direttive e di responsabilità degli istituti sono ricoperte, di norma, da personale di ruolo.
5. Ai ruoli previsti dai singoli regolamenti organici si accede mediante pubblico concorso; per l'accesso ai concorsi per direttore, ispettore e istruttore è richiesto il diploma di laurea nelle discipline relative alla natura del museo; per l'accesso ai concorsi per assistenti e tecnici è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. Debbono essere assicurate preparazione tecnico - scientifica e professionalità adeguate alla natura del museo.
Art. 11
Formazione professionale
1. La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella LR n. 19 del 1979, alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale del personale operante nei musei degli Enti locali o di interesse locale.
2. I programmi di formazione e di aggiornamento sono predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini d' intesa con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, tenuto conto della natura delle raccolte e dell'ampiezza e complessità dei servizi prestati o da attivare.
3. Le attività di formazione possono essere effettuate in collaborazione con l'Università, gli Istituti centrali dello Stato, i musei degli Enti locali ed altri istituti di ricerca.
4. Gli Enti locali proprietari dei musei ed i titolari di musei convenzionati favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione, anche all'estero, in orario di servizio o comunque retribuito.
Art. 12
Donazioni e acquisti
1. Gli Enti locali, per gli acquisti o per l'accettazione di eventuali donazioni di beni, possono richiedere il parere tecnico dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.
2. Tale parere è obbligatorio ogni volta che per l'incremento delle collezioni venga richiesto l'intervento finanziario della Regione.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO
Art. 13
Piano regionale
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano poliennale, di norma triennale, degli investimenti.
2. Il piano poliennale prevede:
a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare;
b) l'individuazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione del piano;
c) i criteri, le priorità e le modalità per la destinazione delle risorse e il loro riparto tra i destinatari dei contributi in relazione ai compiti loro assegnati dalla presente legge;
d) le modalità secondo le quali gli Enti e i soggetti convenzionati ai sensi dell'art. 9 possono accedere ai contributi regionali.
3. Le determinazioni annuali del piano poliennale sono approvate dal Consiglio regionale.
Art. 14
Contributi regionali
1. Sono destinatari dei contributi regionali: l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, gli Enti locali ed i soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'articolo 9.
2. I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli per la destinazione indicata, salvo diversa ed esplicita autorizzazione della Regione.
3. Gli stessi soggetti devono fornire alla Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo, assieme al rendiconto, entro novanta giorni dal termine previsto per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo.
Titolo IV
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello della sua entrata in vigore, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal 1o comma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31 e, per gli interventi richiamati nella presente legge, ma oggetto di appositi provvedimenti legislativi regionali in vigore, nell'ambito delle disponibilità finanziarie recate dai rispettivi programmi di attuazione, cui verrà fatto riferimento anche per gli adempimenti previsti al comma 2, lett. b) dell'art. 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, 9 marzo 1990

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