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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1990, n. 21

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' INFORMATICA A PARTECIPAZIONE REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 19 marzo 1990

INDICE

Art. 1 - Costituzione della società
Art. 2 - Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale
Art. 3 - Convenzione operativa
Art. 4 - Nomina dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione
Art. 5 - Esercizio dei diritti di socio
Art. 6 - Copertura finanziaria
Art. 7 - Variazione di bilancio
Art. 8 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Costituzione della società
1. La Regione Emilia - Romagna, ai sensi dello Statuto e in attuazione dell'art. 15 della LR 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), promuove la costituzione di una società per azioni destinata ad operare in campo informatico ed avente in particolare lo scopo indicato nel detto art. 15. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a realizzare opportine intese con la Finsiel SpA (Finanziaria per i sistemi informatici elettronici) e con la Lega Program SpA e a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge.
2. Entro un anno dall'inizio dell'attività della società, il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato a verificare la possibilità di realizzare ulteriori intese finalizzate all'ingresso di nuovi soci, previo parere conforme della competente Commissione consiliare.
Art. 2
Autorizzazione al Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale è in particolare autorizzato a sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto, una volta preso atto che da questi ultimi siano stabilite le seguenti modalità:
a) il capitale della costruenda società deve essere inizialmente fissato in Lire 2.500.000.000 e sottoscritto dalla Regione Emilia - Romagna per una quota pari al 40%, dalla Finsiel SpA per una quota pari al 40% e della Lega Program SpA per una quota pari al 20%;
b) ai sensi dell'art. 2458 cc, alla Regione deve essere riservata la nomina di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione della società proporzionale alla partecipazione azionaria e di un numero di componenti del Collegio sindacale equivalente alla maggioranza dei membri effettivi, nonchè di un membro supplente;
c) il Presidente deve essere scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione nominati dalla Regione, mentre l'amministratore delegato sarà scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione designati dalla Finsiel SpA;
d) la società - in conseguenza dei provvedimenti che, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della LR 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), saranno adottati in merito all'assetto dell'Azienda regionale per il Centro elettronico - dovrà assumere il personale, in servizio presso l'Azienda medesima alla data di soppressione dell'Azienda stessa, che avrà optato per tale assunzione, garantendo, in ogni caso, un trattamento economico non inferiore a quello spettante al momento dell'assunzione.
2. Il Presidente è autorizzato altresì a sottoscrivere patti parasociali che consentano l'ingresso di nuovi soci una volta verificata la possibilità di cui al secondo comma dell'art. 1
Art. 3
Convenzione operativa
1. Il Presidente della Giunta regionale sarà altresì autorizzato, una volta costituita la società, a stipulare con la stessa una convenzione operativa da sottoporre a ratifica del Consiglio regionale. La convenzione avrà ad oggetto, tenuto anche conto della natura dei soggetti contraenti, l'affidamento alla società di consulenza informatica, di incarichi per lo sviluppo di software del sistema informativo dell'Ente Regione, di interventi a supporto del sistema informativo regionale (SIR) e di compiti attinenti le attività di conduzione tecnica. Limitatamente ai compiti di conduzione tecnica affidati, la convenzione potrà altresì prevedere la gestione in concessione.
Art. 4
Nomina dei rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione
1. I rappresentanti della Regione Emilia - Romagna nel Consiglio di amministrazione della società sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dello statuto. Essi rispondono della loro attività al Consiglio.
Art. 5
Esercizio dei diritti di socio
1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
Copertura finanziaria
1. All'onere di Lire 1.000.000.000 derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale, a norma di quanto disposto alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2, la Regione Emilia - Romagna fa fronte cpn i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d' investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 4 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990 e con l'istituzione di un apposito capitolo collocato nell'ambito della Parte 1a, Sezione dipartimentale 2a, Settore 04, Programma 01, Rubrica 1a della parte spesa del bilancio regionale.
2. Agli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, nell'ambito dei programmo previsti dall'art. 13 della LR 26 luglio 1988, n. 30, con le modalità di finanziamento previste dall'art. 18 della LR 26 luglio 1988, n. 30, nel rispetto alle specificazioni di spesa di cui all'art. 26 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 7
Variazione di bilancio
1. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione della spesa
a) Variazioni in aumento Cap. 03945 " Quota di partecipazione al capitale sociale di una Società informatica a partecipazione regionale" ( cni)
(Classif. ISTAT: FNS 2; FPD 1; CEC 251; TSP 3; SFU 1; SIS 1)
Stanziamento di competenza: + 1.000.000.000
Stanziamento di cassa: + 1.000.000.000
b) Variazioni in diminuzione Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d' investimento di sviluppo"
(Voce n. 4 dell'elenco n. 5 annesso alla legge di bilancio)
Stanziamento di competenza: - L.1.000.000.000
Stanziamento di cassa: - L.1.000.000.000
Art. 8
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagana.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 marzo 1990

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