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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990

Art. 10
Fondazione per la cooperazione emiliano - romagnola
1. La Regione emilia - Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, unitamente alleassociazioni cooperative e ad soggetti pubblici eprivati, alla istituzione della " Fondazione per la cooperazione emiliano - romagnola", la quale sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal sodive civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimentocooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.

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