LEGGE REGIONALE 23 marzo 1990, n. 22
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 26 marzo 1990
Art. 12
Nomina dei rappresentanti della Regione
1. Spetta al Consiglio regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto sarà previsto dallo Statuto della Fondazione stessa.